Convivenze di fatto

Servizio attivo

Da Legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

La legge n. 76 del 20 maggio 2016 "Regolamento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" ha definito  "Conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.

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Descrizione

Normativa di riferimento
• Regolamento anagrafico approvato con DPR 30 maggio 1989 n. 223 art 4 e art. 13 comma 1 lett. b)
• Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze approvato con legge 20 maggio 2016 n. 76entrata in vigore dal 05 giugno 2016
• Circolare Ministero dell’Interno n. 07 del 01/06/2016 e  Circolare Prefettura di Pisa prot. 20309/16 Area II del 09 giugno 2016 entrambe aventi ad oggetto le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto

Impedimenti

Non è possibile costituire una convivenza di fatto se gli interessati sono uniti da legami di parentela, affinità o adozione o se anche uno solo di loro non sia di stato civile "libero"

 

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Come fare

Costituzione di una convivenza di fatto

Se gli interessati hanno già la stessa residenza anagrafica è sufficiente la trasmissione dell'apposita dichiarazione

In caso contrario è necessari regolarizzare la posizione effettuando dapprima la variazione di residenza, allegando la dichiarazione per la costituzione della convivenza.

I cittadini non italiani devono presentare la documentazione idonea a dimostrare lo stato civile libero (es.atto di nascita con indicazione dello stato civile e maternità e paternità o nulla osta al matrimonio) rilasciati da non oltre 6 mesi dalla competente autorità dello stato estero, debitamente tradotti e legalizzati. Nell'ipotesi in cui nei registri anagrafici non risulti registrato l'attuale stato civile, l'interessato dovrà preventivamente richiedere la rettifica presso gli sportelli anagrafici di competenza.

La dichiarazione per la costituzione della convivenza deve essere sottoscritta da entrambi e  inviata al Comune di Cascina anche per e-mail o pec ai seguenti indirizzi demografici@comune.cascina.pi.it -  demografici@pec.comune.cascina.pi.it

Cessazione della convivenza di fatto

La cessazione della convivenza di fatto, con relativa presa d'atto da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avviene:

  • se viene meno la situazione di coabitazione (trasferimento di residenza anche di un solo componente);
  • nel caso di matrimonio o unione civile tra gli interessati o tra uno di essi ed una terza persona;
  • qualora, da dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, risultino estinti i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest'ipotesi, finché prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico.

La dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto può essere sottoscritta anche da uno solo degli interessati (recesso unilaterale); in questo caso sarà inviata dall'ufficio come debita comunicazione all'altra parte.

La dichiarazione può essere presentata con le stesse modalità previste per la presentazione della dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto.

Contratto di convivenza

I conviventi hanno facoltà di regolare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o avvocato che lo invierà entro 10 giorni al Comune di Residenza per la registrazione in aanagrafe ai fini dell'opponibilità ai terzi.

Tale contratto potrà essere modificato o risolto (sia per accordo delle parti che per recesso unilaterale) con atto redatto e pubblicizzato nelle stesse forme.

E' possibile richiedere all'Ufficio Anagarfe la certificazione anagrafica contente i dati contrattuali registrati in base a quanto chiarito dalla Circolare n. 7/2016 citata

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Cosa serve

Occorre recarsi all'Ufficio Anagrafe muniti della documentazione nei seguenti orari di apertura:

  • Lun. 8.30-12.30
  • Mar. 15.00-17.00
  • Mer. 8.30-12.30
  • Gio. 8.30-12.30 
  • Ven. 8.30-12.30
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Cosa si ottiene

Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene l'aggiornamento dell'albo o registro tenuto dall'Amministrazione.

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Tempi e scadenze

Tempi tecnici del Servizio.

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Accedi al servizio

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Condizioni di servizio

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Contatti

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2024, 14:29

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