Prestazioni sociali: assegno di maternità (decreto 151/2001)
Ultimo aggiornamento: 10 febbraio 2026, 16:57
Informazioni sugli assegni di Maternità
Nel quadro delle politiche di sostegno alla famiglia , l'assegno di maternità è una misura di sostegno economico per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento concesso alle madri dai comuni ed erogato dall'INPS volto al miglioramento delle condizioni di vita del nucleo familiare e di contrasto alla povertà.
Assegno di Maternita’ (legge 448/98, art. 66, recepito successivamente dal Decreto l.gs. n. 151/01 art. 74)
La domanda deve essere sottoscritta e presentata perentoriamente entro 6 (sei) mesi dalla nascita o dall' ingresso del figlio nel nucleo anagrafico, pena la decadenza dal beneficio;
il nucleo familiare non deve superare un determinato livello di reddito, valutato sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* il quale varia per ogni anno solare in base alle valutazioni ISTAT, tale assegno spetta nel caso in cui le risorse economiche del nucleo familiare siano pari o inferiori a livello stabilito.
Il modulo di domanda è scaricabile al seguente link clicca qui
Rivalutazione per l'anno 2026 della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternita' . (GU Serie Generale n.32 del 09-02-2026)
L'assegno mensile di maternita', per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, ex art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2026, e' pari a euro 413,10, per sei mesi, se spettante nella misura intera e corrisponde ad euro 2.478,60. Relativamente al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente la soglia, per il medesimo anno, e' pari a euro 20.668,26.
A chi è rivolto
E' rivolto alle donne cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie in possesso di permesso di soggiorno o rifugiate politiche:
- Per ogni figlio nato in Italia e regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato;
- Per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione senza affidamento o in affidamento preadottivo,.
- Il beneficio può essere concesso se il minore, se è italiano, non abbia superato i sei anni di età; se straniero, non abbia superato la maggiore età;
Inoltre non devono beneficiare:
di altri trattamenti previdenziali dell' indennità di maternità ( per info clicca qui)
nè di indennità di maternità di cui all' art. 75 del decreto n. 151/2011 (per info clicca qui)
Dove e quando fare la domanda:
La domanda può essere presentata accedendo con lo Spid sul sito istituzionale dell'Ente, cliccando sul seguente link:
https://cascina.sicare.it/sicare/benvenuto.php
Oppure, in alternativa, possono essere utilizzate la seguenti modalità:
- mediante posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it.
- mediante protocollo generale dell' Ente consegna a mano nei seguenti giorni di ricevimento al pubblico: da lunedi a venerdi ore 9.00-13.00, martedi e giovedi anche nel pomeriggio con orario 15.00-17.00
Il modulo di domanda è scaricabile al seguente link clicca qui
L'importo dell'assegno di maternita', rideterminato di anno in anno secondo quanto indicato dall'istituto INPS, è erogato dall'INPS, una tantum, sulla base dei dati forniti dai Comuni.
assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori - Abrogato da marzo 2022 -
Attenzione: a partire dal mese di marzo 2022, questa misura di sostegno alla natalità verrà abrogata perché assorbita dal nuovo assegno unico e universale, in base al D.L. 21 dicembre 2021, n. 230. Per tale motivo, per l'anno 2022, pressi i comuni possono essere richiesti esclusivamente i mesi di GENNAIO e FEBBRAIO; tutte le informazioni relative al nuovo assegno unico e universale e le modalità per fare domanda, sono reperibili alla pagina del sito INPS dedicata, al seguente link:
https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico
L' assegno al nucleo familiare con tre figli minori è stato abrogato dal 1 marzo 2022 e sostituito con l' assegno unico e universale in base al Decreto Legislativo n. 230/2021, per tanto NON VA PIU' PRESENTATA la domanda al Comune di RESIDENZA.-
Dichiarazione Sostitutiva Unica
Nota bene: dal 2 gennaio 2015 e' entrato in vigore il nuovo isee, per tanto prima di presentare la domanda occorre rivolgersi ai centri caaf per richiedere il nuovo ISEE come disposto dalla nuova normativa d.p.c.m. n. 159 del 5 dicembre 2013.
La Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessario a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.
Novità (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 previsto dall' art. 5 del decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214): le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di perosne con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi delle agenzie delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell' INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali, ed indennitari erogate dall' INPS).
- Per scaricare i moduli e la guida alla compilazione occorre collegarsi al sito dell' INPS http://servizi2.inps.it/servizi/Iseeriforma/home.aspx
Per informazioni è possibile contattare l' ufficio dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, ai seguenti recapiti:
Ufficio Politiche Sociali
Viale Comaschi n. 116
tel. 050-719312
e-mail rfarsace@comune.cascina.pi.it