Cittadinanza Italiana: riconoscimento Jure Sanguinis
Ultimo aggiornamento: 22 luglio 2025, 16:48
PAGINA AGGIORNATA IN BASE ALLE NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE DALLA L. n. 74/2025 DEL 24.05.2025
A chi è rivolto.
Ai cittadini e alle cittadine stranieri/e maggiorenni, che intendono vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana per discendenza da avo italiano, nato in Italia.
La cittadinanza italiana si trasmette da genitore in figlio per un massimo di due generazioni, a condizione che il genitore italiano non abbia mai rinunciato alla cittadinanza o non si sia naturalizzato durante la minore età del diretto discendente.
Per il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza è dunque necessario che siano provate le seguenti condizioni:
- che la discendenza abbia inizio da un dante causa italiano, sia esso un genitore o un nonno;
- che il dante causa abbia mantenuto la cittadinanza italiana sino alla maggiore età del diretto discendente;
- che sia provata la discendenza dal dante causa mediante gli atti di stato civile, tradotti e legalizzati.
Ricordiamo che la Legge n. 74/2025 del 24 maggio 2025 ha introdotto ulteriori requisiti da soddisfare in materia di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. Secondo le nuove disposizioni, il richiedente nato all'estero deve altresì rientrare in una delle seguenti fattispecie di cui all'art. 3 bis Legge n. 91/1992:
- la domanda di riconoscimento della cittadinanza deve essere stata presentata completa entro le 23:59 del 27 marzo 2025;
- la domanda di riconoscimento della cittadinanza deve essere stata oggetto di appuntamento fissato entro le 23:59 del 27 marzo 2025. La comunicazione deve essere documentabile;
- la domanda giudiziale di riconoscimento della cittadinanza deve essere stata depositata entro le 23:59 del 27 marzo 2025;
- un genitore o un nonno possiede - o possedeva al momento del decesso - esclusivamente la cittadinanza italiana. Spetta al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente italiano al momento della nascita dell'interessato o al momento del decesso dell'ascendente, se esso è avvenuto prima della nascita dell'interessato. In tal caso sarà necessario produrre dei documenti che negano che l'avo fosse in possesso di altra cittadinanza (es. attestazioni di non rinuncia alla cittadinanza italiana, certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non iscrizione nelle liste elettorali o documentazione analoga); non sono considerate sufficienti eventuali autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 47 - 48 d.p.r. n. 445/2000);
- un genitore, anche adottivo, deve essere stato residente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver acquistato la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
Competente ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è il Sindaco/Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove il richiedente ha stabilito la residenza, intesa quale dimora abituale
Se il richiedente risiede all'estero deve avviare il procedimento rivolgendosi al Consolato italiano di riferimento, individuato in base al luogo di residenza.
L'Ufficio dello Stato Civile effettua delle verifiche approfondite sugli atti e la documentazione prodotta dal richiedente, potendo altresì prendere contatti con i Consolati e/o le Ambasciate competenti per effettuare ulteriori accertamenti (vd Circolare Ministero dell'Interno n.26 del 1-06-2007 e n.4 del 20-01-2009), stante l'importanza di prestare la massima attenzione nella valutazione dei documentati che vengono presentati, i quali verranno esaminati accuratamente. L'Ufficio pertanto potrà acquisire ulteriori informazioni dal Comune di nascita dell'avo e valuterà se la discendenza del richiedente sia stata trasmessa senza interruzioni.
Qualora la documentazione presenti delle incongruenze, l'Ufficio potrà richiedere all'interessato la produzione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata.
L'istanza,di riconoscimento della cittadinanza, protocollata, deve essere corredata di marca da bollo da 16 euro.
I tempi di conclusione del procedimento sono quelli previsti dall'art. 2, comma 4 della Legge n. 241/1990 dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni per la richiesta di documentazione alle Autorità competenti.
Ricordiamo altresì che la materia essendo di recente introduzione, potrebbe subire modifiche applicative e/o interpretative che verranno prontamente pubblicate.
Riferimenti normativi:
- L. n. 555 del 13 giugno 1912 - Sulla cittadinanza italiana
- L. n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza
- D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991 - Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (pdf, 83 kb)
- Circ. Ministero dell'Interno n. K.28.1.170 del 24 febbraio 2003 - Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana
- D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74