Cittadinanza Italiana: riconoscimento Jure Sanguinis

Ultima modifica 30 maggio 2024

A chi è rivolto.

Ai cittadini stranieri di ceppo italiano per discendenza paterna e - dopo l'1 gennaio 1948 - anche materna. Ai fini del riconoscimento di tale status civitatis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Requisiti del richiedente e documentazione richiesta.

Se il cittadino straniero richiedente è Residente all'estero  la richiesta deve essere presentata presso il Consolato italiano all'estero di riferimento, individuato in base al luogo di residenza.

Se il cittadino straniero richiedente è già residente in Italia: la richiesta deve essere presentata presso il Comune di residenza.

Se il cittadino straniero richiedente è sul territorio di Cascina ma non ha ancora la residenza se detiene un titolo di soggirorno in corso di validità deve anzitutto procedere alla Dichiarazione di residenza, la quale deve definirsi positivamente; se, invece, non è in possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità deve regolarizzare la sua presenza con l'iscrizione anagrafica.

L'Ufficio dello Stato Civile effettua delle verifiche approfondite sugli atti e la documentazione prodotta dal richiedente, potendo altresì prendere contatti con i Consolati e/o le Ambasciate competenti per effettuare ulteriori accertamenti (vd Circolare Ministero dell'Interno n.26 del 1-06-2007 e n.4 del 20-01-2009), stante l'importanza di prestare la massima attenzione nella valutazione dei documentati che vengono presentati, i quali verranno esaminati accuratamente. L'Ufficio pertanto potrà acquisire ulteriori informazioni dal Comune di nascita dell'avo e valuterà se la discendenza del richiedente sia stata trasmessa senza interruzioni.

Qualora la documentazione presenti delle incongruenze, l'Ufficio potrà richiedere all'interessato la produzione di ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata.

Cosa serve

La documentazione è prevista dalla Circolare del Ministero dell'Interno K.28.1/1991. 

Per presentare l'istanza di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, il richiedente deve essere munito di:

  • Passaporto straniero in corso di validita' (munito di timbro d'ingresso; ovvero, in alternativa - qualora la persona abbia fatto scalo in un altro Paese Schengen - l'interessato deve recarsi entro 8 gg dall'arrivo in Italia in Questura per effettuare la dichiarazione di presenza).
  • Certificato di non naturalizzazione: è rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non ha mai perso la cittadinanza italiana e non ha mai acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione.
  • Estratto dell'atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal Comune italiano ove lo stesso nacque (prima del 1866 è sufficiente il certificato di battesimo).
  • Atto di matrimonio in originale dell’avo italiano emigrato all’estero che, se contratto all’estero, deve essere munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione.
  • se presente, Atto di morte in originale dell’avo italiano emigrato all’estero che, se avvenuta all’estero, deve essere munito di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione.
  • Atti di nascita, di matrimonio, e, se presenti, di morte di tutti i discendenti in linea retta dall’avo italiano emigrato all’estero fino al genitore del richiedente, in originale e muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione.
  • Atto di nascita ed eventualmente di matrimonio del richiedente e Atti di nascita di suoi eventuali figli minori, in originale e muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione.

NB: Si rammenta che ulteriormente che gli atti suddetti devono essere tradotti integralmente e legalizzati e devono riguardare tutta la catena dell'avo italiano fino alla persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza.

I tempi di conclusione del procedimento sono di 30 gg. (art. 2, comma 4 della Legge n. 241/1990) dalla data di presentazione dell’istanza, fatte salve eventuali sospensioni per la richiesta di documentazione da parte delle Autorità competenti.

L'istanza,di riconoscimento della cittadinanza, protocollata, deve essere corredata di marca da bollo da 16 euro.

 

 

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