Attività edilizia libera

Ultima modifica 12 giugno 2018

Il recente Decreto Legge 25 maggio 2010, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge n. 73/2010, ha riformulato l'art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 [Testo Unico dell'Edilizia] in materia di attività edilizia libera. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 26 maggio 2010.

La Regione Toscana con la propria L.R. n. 10/2011 [Legge di manutenzione], al fine di raccordarsi con le nuove disposizioni nazionali in materia, ha aggiornato la L.R. n. 1/2005  modificando l'art. 79, Opere ed interventi sottoposti a denuncia di inizio dell'attività, riscrivendo l'art. 80, Attività edilizia libera, e modificando alcune disposizioni del Capo I, Tipologia delle sanzioni, del Titolo VIII [modifica artt. 132, 135 ed inserimento art. 135-bis].
Tali modifiche sono entrate in vigore il 24 marzo 2011.

Di fatto, con le suddette disposizioni normative i Legislatori si sono limitati ad inserire nell'elenco del comma 1 dell'art. 6 del DPR n. 380/01e del comma 1 dell'art. 80 della LRT n. 1/05 alcune tipologie di intervento (I movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola) che, seppur non formalmente qualificate come libere dai testi previgenti, erano considerate sostanzialmente tali dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalenti.
La vera novità legislativa è quella relativa agli interventi previsti al comma 2 di entrambi gli articoli: non si tratta di una liberalizzazione ma di una semplice accelerazione nell'inizio dell'intervento edilizio previsto (dato che l'intervento può essere realizzato immediatamente). Si tratta, infatti, di  interventi subordinati non solo alla comunicazione preventiva al Comune ma anche e, soprattutto, ad una preventiva attività di rilascio di autorizzazioni di varia natura eventualmente previste dalle normative di settore e, nel caso delle manutenzioni straordinarie, ad una preventiva valutazione di un tecnico professionista al quale il privato dovrà necessariamente affidarsi per tutti gli elaborati, la relazione tecnica, la consulenza e l'asseverazione.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti e manufatti per la produzione di energia che non necessitano di titolo edilizio, il comma 4 dell'art. 80 della LRT n. 1/05, stabilisce che essa è disciplinata dall'art. 17 della legge 24 febbraio 2005, n. 39, Disposizioni in materia di energia, e ss. mm. e ii.
A tale proposito è da ricordare che tale disciplina deve, comunque, essere coordinata con le disposizioni di cui al D.M. 10.09.2010, Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

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